1. La materia degli incentivi all'occupazione è stata oggetto di rinnovati interventi sia da parte del legislatore nazionale che regionale.

Dal punto di vista legislativo, la materia è stata caratterizzata dalla occasionalità derivante da almeno due fattori:

  1. dall’emergenza occupazionale che ha comportato notevoli difficoltà sia all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro sia al reinserimento nel mondo produttivo di quei soggetti a qualunque titolo espulsi dal mercato del lavoro;
  2. dalla globalizzazione dei mercati che, a causa dei bassi costi della manodopera dei paesi emergenti, ha ridotto il costo del lavoro, su scala mondiale, rendendo insostenibile per l’imprenditoria il relativo costo in Italia e, di fatto, dirottandone gli investimenti all’estero.

Per i motivi di cui sopra, nell’ultimo trentennio, sono stati realizzati una serie di interventi dedicati all’abbattimento del costo del lavoro. A causa di una certa rigidità sul versante dei contratti, soprattutto in ordine ai minimi salariali, gli interventi sono stati rivolti, prevalentemente, all’abbassamento della componente del costo del lavoro rappresentata dagli oneri sociali a carico del datore di lavoro attraverso provvedimenti di sgravi e fiscalizzazioni, totali e\o parziali, della parte della contribuzione a carico del datore di lavoro da versare agli enti previdenziali ed assistenziali.

2. L'idea, che ispira la legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n° 30, si legge nella relazione introduttiva della stessa, sta nella considerazione che nel meridione d’Italia il costo del lavoro è superiore a quanto il datore di lavoro può sostenere arrivando alla conclusione che occorre abbassarlo.

D’altra parte un po' tutte le parti sociali concordano sul fatto che il costo del lavoro in Italia è elevato. Infatti non sfugge a nessun addetto ai lavori che tutti i più recenti provvedimenti dello Stato sono finalizzati all’abbattimento del costo ( cfr, in ultimo, il contratto d’area di Manfredonia). Concordano, altresì le parti , sulla necessità che un eventuale minore costo gravi il meno possibile sul lavoratore e , pertanto, non lasciando altra possibilità che fare gravare tale maggiore costo sulla collettività attraverso strumenti di sgravi, fiscalizzazioni, bonus e quant’altro.

In questo contesto socio - economico e normativo appare scontato che il governo di una regione meridionale, quale quello della Regione Siciliana, con un tasso di disoccupazione altissimo abbia sostenuto, nel passato, il mercato del lavoro con misure che, di fatto, da sole o in combinazione con analoghe misure nazionali hanno abbassato il costo del lavoro per un periodo che va mediamente dai due ai tre anni dall'assunzione. In particolare in Sicilia la materia fino ad oggi è stata oggetto di interventi finalizzati al contenimento del costo del lavoro sul versante della retribuzione attraverso contributi erogati ai datori di lavoro beneficiari in rapporto percentuale rispetto agli stipendi e salari pagati al lavoratore.

3. Questo sistema previsto dalla legge della Regione Siciliana n°27/91, a causa della mancanza di coordinamento con le norme nazionali, si è rivelato non adeguato ed ha comportato l’immissione nel mercato del lavoro di misure incentivanti sovra dimensionate e duplicate.

Infatti gli incentivi di che trattasi esplicano i loro effetti nello stesso arco temporale in cui operano le norme che lo Stato ha previsto per lo stesso tipo di assunzioni ( per esempio contratti di C.F.L., contratti a tempo indeterminato con soggetti disoccupati di lunga durata, etc. ) risultando pertanto duplicate e eccessive anche rispetto agli orientamenti comunitari in materia.

L’analisi dei sistemi incentivanti di cui si è detto sopra nonchè degli effetti prodotti nell’economia isolana ha permesso l’ideazione di principi che, successivamente, sono stati assunti a cardini della legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n° 30.

L’analisi, in sintesi, ha fatto emergere che:

  1. gli interventi, affinché siano utili e perciò utilizzati, devono avere una durata non inferiore, complessivamente, al quinquennio;
  2. gli interventi, in una realtà di assoluta depressione economica quale quella siciliana, almeno nella fase iniziale, devono essere rivolti alla più ampia platea possibile di datori di lavoro;
  3. gli interventi, in una realtà normativa sia nazionale che regionale che incentiva particolari categorie di lavoratori rispetto ad altri e nella consapevolezza di una realtà economica isolana in forte depressione, devono essere rivolti al più alto numero possibile di categorie di lavoratori svantaggiati al fine di non creare o favorire sperequazioni tra lavoratori disoccupati;
  4. gli interventi devono essere erogati attraverso il sistema più snello possibile affinchè le misure incentivanti abbiano un effettivo ed immediato riscontro nel conto economico dell’azienda e non ne intacchino la liquidità.

4. Per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli interventi evidenziate prima, la legge in questione si aggancia alla normativa nazionale esistente in tema di incentivi estendendone i benefici nel tempo e coprendone i vuoti sia in ordine alla categorie dei lavoratori potenziali beneficiari che in ordine alla possibile platea di datori di lavoro utilizzando lo strumento dello sgravio contributivo.

In particolare:

1) categorie di lavoratori:

a) apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n°56: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 60 mesi in aggiunta ai 12 carico dello Stato;

b) soggetti disoccupati, che non godono di alcun beneficio da parte dello Stato per i quali il datore di lavoro preveda l’assunzione a tempo indeterminato e apposito periodo di qualificazione: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 72 mesi interamente a carico della Regione Siciliana;

c) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 36 mesi in aggiunta ai 36 a carico dello Stato;

d) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 36 mesi in aggiunta ai 36 carico dello Stato;

e) lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 36 mesi in aggiunta ai 36 carico dello Stato;

f) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n° 223: è previsto l’incentivo dello sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali carico del datore di lavoro per 54 mesi in aggiunta ai 18 carico dello Stato.

2) Platea dei datori di lavoro:

a) imprese individuali, societarie e cooperative, nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della regione siciliana, operanti in qualsiasi settore produttivo o di servizi,

b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti agli albi, ordini e collegi professionali;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ).

Verranno rispettate le disposizioni comunitarie in materia di cumulo e quelle applicabili nei settori CECA, nei settori della costruzione navale, delle fibre sintetiche e automobilistico.

3) categorie di contratti:

a) assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di:

- apprendisti qualificati;

- soggetti disoccupati che non godono di alcun beneficio da parte dello Stato e per i quali il datore di lavoro preveda un periodo di apposita qualificazione;

- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

- soggetti in CIGS da almeno 24 mesi;

- soggetti in mobilità;

b) trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

c) trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time.